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Introduzione delle società sportive dilettantistiche con fini di lucro nella Legge di Bilancio 2018


Nella bozza della Legge di Bilancio 2018, al fine di agevolare il processo di ammodernamento del settore sportivo dilettantistico, è prevista l’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale delle “società sportive dilettantistiche lucrative”.


Attualmente, la forma più utilizzata dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica è quella dell’associazione, ossia una formazione sociale per il perseguimento di fini superindividuali non lucrativi per la gestione di interessi comuni.

Tale forma comporta tutta una serie di benefici fiscali, come ad esempio una detrazione forfetizzata in via ordinaria pari al 50% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili relative alle pubblicità, la detrazione del 10% per le sponsorizzazioni e la detrazione di 1/3 dell’imposta per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

La scelta della costituzione di una società sportiva dilettantistica (ASD) sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione ed i significativi vantaggi fiscali. 

Tutte le società attuali non lucrative che volessero trasformarsi a carattere lucrativo, o per quelle che lo fanno in fase di costituzione, devono tenere conto di una serie di prescrizioni nello statuto sociale al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico lo statuto della società sportiva dilettantistica lucrativa dovrà contenere:

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;

b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;

d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Per ulteriori approfondimenti vi invito a leggere l’articolo completo di Claudio Sottoriva su Sport Business Management.

Giuseppe Berardi

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